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Aggiornamento in merito alle carte di identità cartacee con scadenza dopo il 3 agosto 2026 – chiarimenti ministeriali. Circolare del Ministero dell’interno n. 58 del 30 giugno 2026

Proroga della validità per alcuni servizi

Data :

6 luglio 2026

Categorie:
Comune
Aggiornamento in merito alle carte di identità cartacee con scadenza dopo il 3 agosto 2026 – chiarimenti ministeriali. Circolare del Ministero dell’interno n. 58 del 30 giugno 2026
Municipium

Descrizione

Si avvisa la cittadinanza che, a seguito della pubblicazione del Decreto legge 26 giugno 2026, n. 108 che sostanzialmente palesava un ripristino della validità delle vecchie carte di identità cartacee, sono stati emanati in rapida sequenza i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione – nonchè del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

In particolare le Circolare del Ministero dell’interno n. 58 del 30 giugno 2026, ribadisce le finalità per cui, contrariamente a quanto affermato con la Circolare n. 76 del 13.10.2025, l’art. 11, comma 1 del D.L. n. 108/2026, stabilisce che la carta di identità cartacea utilizzata nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, mantiene il suo valore identificativo fino alla scadenza indicata sul documento, per cui non è necessario sostituirla ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.

La Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione del 26.06/2026, chiarisce che rimarranno valide fino alla scadenza della carta di identità cartacea le identità digitali già attive alla data del 3 agosto 2026, mentre, “a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l’attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali”.

Il comma 2 dello stesso art. 11, dispone che i possessori di una carta di identità cartacea che non siano riusciti a sostituirla con una CIE entro il 3 agosto 2026, potranno utilizzarla anche successivamente a tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, non solo in tutti i loro rapporti con la Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, ma anche qualora si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni servizio con caratteristiche analoghe.

In pratica, fermo restando il divieto assoluto di rilascio successivamente al 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea, rilasciata entro tale data, avrà il valore di documento di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DPR n. 445/2000 e, come tale, dovrà essere accettato sia dalle amministrazioni pubbliche sia dai privati.

La Circolare n. 58/2026 si sofferma in modo particolare sul nuovo documento cartaceo provvisorio che, però, al momento non é ancora disponibile.
Il documento, dalle caratteristiche simili alla carta di identità cartacea, sarà rilasciato dal Sindaco o suo delegato del comune di residenza o di dimora del richiedente, e solo nei casi di urgenza opportunamente documentata; in particolare “quando il cittadino rappresenti un’esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della CIE o comunque di programmare il rilascio della CIE in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata”.

In pratica, si intende rispondere alle esigenze di chi non può aspettare i giorni necessari per la consegna della CIE da parte del Poligrafico.

Il nuovo documento cartaceo provvisorio sarà valido per l’espatrio; la Circolare non chiarisce se si tratti dei soli Stati nei quali si può entrare con la CIE, ma avverte che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato dallo Stato estero nel quale il cittadino intende recarsi.
In ogni caso, si ribadisce che i comuni devono attendere che il Ministero invii i nuovi modelli cartacei.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe.

Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2026, 10:42

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